Scadenza IMU: Pagamento a Rate e Saldo 2018

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L'acronimo IMU sta a indicare l'Imposta Municipale Propria, una tassa sugli immobili introdotta con il decreto legge n. 201/2011 del governo Monti, che ha anticipato di due anni l'introduzione della suddetta imposta e stabilita dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011. Sino al 2014 l'applicazione dell'imposta è stata sperimentale, per poi diventare a regime, come lo è ancora oggi. 

Come già accennato, l'IMU è una tassa locale sugli immobili che ogni cittadino possiede di proprietà o di altro diritto reale, ossia usufrutto, comodato d'uso, abitazione, enfiteusi. Fanno eccezione l'abitazione principale, ma anche le unità immobiliari che appartengono alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, i fabbricati destinati ad alloggi sociali, la casa coniugale assegnata ad uno dei due coniugi, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la sola e unica unità immobiliare ad uso abitativo da A1 a A9, posseduta dai cittadini italiani non residenti in Italia, purché iscritti all’AIRE e titolari di pensioni nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a patto che non sia affittata o concessa in comodato d’uso e relative pertinenze.La sola unità immobiliare ad uso abitativo + relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili residenti presso un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente. 

Per non arrivare alla scadenza dell'IMU 2018 impreparati, bisogna ricordare alcuni fattori importanti che contribuiscono a chiarire ogni singolo dubbio che può sorgere, ossia principalmente come si calcola, come si paga, il coefficiente di calcolo e altri fattori che chiariremo nel corso dell'articolo.

Scadenza IMU 2018: novità in vista

L'IMU del Governo Monti, entrata in vigore in via definitiva nel 2014, ha introdotto non poche restrizioni nella definizione dei requisiti che circoscrivono l’abitazione principale, in base alla residenza anagrafica, alla dimora abituale nell’immobile da parte del contribuente e gli aumenti degli importi di circa tre volte rispetto alla vecchia ICI, colpendo in tal modo coloro che dopo tanti anni di sacrifici sono riusciti a comprare una casa o i cittadini che hanno acceso un mutuo, pagano una rata mensile alla banca, vera proprietaria dell'immobile sino all'estinzione del mutuo, e non beneficiari di detrazioni o agevolazioni.

Ancora, nel 2014 l'IMU è diventata, insieme alla TASI e alla TARI, una delle 3 componenti che costituiscono la IUC (Imposta Unica Comunale), ovvero insieme di tasse sulla proprietà immobiliare: l' IMU è dovuta sulla prima casa soltanto da coloro che posseggono un'abitazione considerata di lusso, oppure altri immobili come la seconda casa, mentre TASI e TARI sono dovute da chi possiede o detiene un immobile, al di là della destinazione d'uso.  La novità più grande introdotta in materia di IMU è stata l'applicazione di tale imposta sui terreni agricoli, inizialmente esonerati dall'imposta, ma successivamente soggetti a tassazione avendo presente la distinzione tra terreni montani, parzialmente montani e non.

La scadenza IMU 2018 per seconde case, altri immobili, terreni etc. sono state fissate in due tranches, un acconto da versare nel mese di giugno e il saldo da pagare entro dicembre. 

Scadenza IMU 2018 e coefficiente di calcolo

Riferendoci ancora alla scadenza IMU 2018, esattamente l'acconto viene fissato al 50% dell’imposta dovuta, da pagare entro il 16 giugno, applicando l’aliquota sulla prima abitazione di lusso o le altre aliquote in base al tipo di proprietà fabbricati. Nello specifico, il pagamento della prima rata dell’imposta municipale propria se effettuato entro la suddetta scadenza è senza applicazione di sanzioni ed interessi e s in misura pari al 50% dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione previste. 

La seconda rata IMU 2018 deve essere versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima entro il 16 dicembre. Per il medesimo anno, i Comuni iscrivono nel bilancio di previsione l’entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Ministero dell’economia e delle finanze per ciascun comune.

I coefficienti del calcolo IMU 2018 vengono definiti moltiplicatori rendite catastali e in base alla legge N. 214 del 22 dicembre 2011, è stato stabilito il valore catastale, ottenuto calcolando l’ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5% ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori per i fabbricati iscritti in catasto: 

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (Abitazioni e/o Residenze) e nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), a esclusione della categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati).

- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B (strutture di uso collettivo) e nelle categorie catastali C/3 (Laboratori per arti e mestieri), C/4 (Fabbricati e locali per esercizi sportivi) e C/5 (Stabilimenti balneari e di acque curative);80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione).

- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 (Uffici e studi privati).

- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (categorie speciali a fine produttivo o terziario), ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (Istituti di credito, cambio ed assicurazione). Tale moltiplicatore è stato fino al 2012 pari a 60.55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (Negozi e botteghe). 

Riduzione del 50% Base imponibile IMU per le seguenti unità immobiliari: 

- Fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004. 

- Fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Scadenza IMU 2018: modalità di pagamento

Come si paga l'IMU 2018? Per poter effettuare il pagamento prima della scadenza IMU 2018, il versamento deve avvenire tramite la compilazione del bollettino IMU o del modello F24 agenzia delle entrate, utilizzato anche per la dichiarazione dei redditi; quest'ultimo è disponibile cartaceo presso banche e uffici postali mentre on line è scaricabile gratis nella versione del modello F24 semplificato, modello F24 editabile e compilabile.

I codici tributo IMU 2018 f24 sono:

- IMU abitazione principale e relative pertinenze, comune: 3912

- IMU fabbricati rurali ad uso strumentale: 3913

- IMU terreni: 3914

- IMU aree fabbricabili: 3916

- IMU altri fabbricati: 3918

- IMU—imposta municipale propria—interessi da accertamento: 3923

- IMU—imposta municipale propria—sanzioni da accertamento—comune: 3924

- IMU—imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d—stato: 3925

- IMU—imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale d—incremento comune: 3930.

Ravvedimento operoso

Coloro che non dovessero riuscire a pagare per diverse ragioni entro i termini della scadenza IMU 2018 o omettono completamente il versamento dovuto, possono evitare l’applicazione della sanzione tributaria del 30% dell’imposta, in caso di omesso, parziale, tardivo versamento dell’imposta, ricorrendo al ravvedimento operoso, uno strumento che può essere utilizzato dai contribuenti, a meno che non sia stata accertata la violazione IMU, relativa all’anno d’imposta da parte dell’Amministrazione Finanziaria. In aggiunta, affinché il versamento sia valido, le sanzioni e gli interessi devono essere versati unitamente all’imposta dovuta. 

Ovviamente, le tipologie di calcolo dipendono dalla data in cui effettivamente viene effettuato il versamento dell’imposta: se la somma dovuta viene versata dopo scadenza IMU 2018, ma entro 14 giorni, il contribuente evita la sanzione ordinaria del 30%, se versa la sanzione ridotta allo 0,1% per ogni giorno di ritardo. Il cittadino in questo caso dovrà versare tramite modello F24 il Tributo + sanzione ridotta + interessi di mora allo 0,3%. 

Per quanto riguarda il ravvedimento breve, il contribuente che effettua il versamento dal 15° giorno e fino al 30° giorno successivo alla scadenza IMU 2018, la sanzione è ridotta a 1,5%, da versare tramite modello F24 unitamente Tributo, sanzione ridotta e pari a 1,5% e interessi di mora.

Il nuovo ravvedimento è invece la sanzione pari a 1,67% se il pagamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza IMU 2017 di acconto e saldo.

Ravvedimento lungo sanzioni pari ad 1/8 del minimo (3,75%), se il pagamento avviene entro un anno dalla scadenza IMU 2018.

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